Statuto comitati genitori e studenti


REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

TITOLO 6 COMITATI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 Art 34 Comitato dei genitori

Il Comitato dei Genitori (CdG) si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico ("i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell'istituto").

Il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione, delle modifiche del regolamento di istituto e della Carta dei servizi.

Il CdG puo' essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma solo i rappresentanti di classe e quelli eletti nel Consiglio di Istituto hanno diritto di voto. Affinché la sua costituzione possa essere riconosciuta è necessario che venga redatto uno statuto approvato da tutti i membri del CdG e che venga nominato un Presidente.

È compito del presidente indire le riunioni, anche su richiesta del dirigente scolastico al fine di fornire pareri quali quelli legati alla stesura del POF, alle modifiche della carta dei servizi e del regolamento di istituto.

Il CdG può assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze, la pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.

All'occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti.

Il CdG può essere articolato per sede

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico consentirà l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato dei Genitori.

 Art 35 Comitato degli studenti

Il Comitato degli studenti (CdS) si costituisce per iniziativa degli studenti eletti come rappresentanti nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto e solo essi ne fanno parte.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Inoltre il CdS ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione, delle modifiche del regolamento di istituto e della Carta dei servizi.

Affinché la sua costituzione possa essere riconosciuta è necessario che venga redatto uno statuto approvato da tutti i membri del CdS e che venga nominato un Presidente.

È compito del presidente indire le riunioni, anche su richiesta del dirigente scolastico al fine di fornire pareri quali quelli legati alla stesura del POF, alle modifiche della carta dei servizi e del regolamento di istituto.

Il CdS può assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze e la pubblicazione di un bollettino di informazione per gli studenti della scuola.

All'occorrenza si fa portavoce degli studenti che segnalano problemi riguardanti la scuola.

Il CdS può articolarsi per sede

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico consentirà l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco.

statuto-comitato-genitori-PRossipiccolo.pdf
statuto_COMITATO_STUDENTESCO.pdf