Inclusione BES-DSA


La direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 riunisce nell’unica denominazione di Bisogni Educativi Speciali (BES) i tre sottogruppi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici (ovvero i disturbi specifici dell’apprendimento dislessia, disgrafia e discalculia ed altri disturbi quali per esempio il disturbo dell’attenzione, dell’iperattività, della percezione visuo-spaziale) e dello svantaggio socio-culturale, comportamentale e linguistico.

Il Piano dell’inclusività dell’Istituto intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche relative all’inclusività di questi alunni con diversi bisogni educativi speciali.

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica, devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.

Il Piano dell’inclusività dell’Istituto intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni.

Il presupposto di tutti gli interventi finalizzati a facilitare l’inclusione è comunque quello di evitare di interpretare le richieste derivanti dalla normativa vigente come una richiesta di facilitazione dei percorsi didattici per gli studenti in situazione di svantaggio, sia esso derivato da un handicap, da un disturbo specifico di apprendimento, da una particolare situazione familiare, culturale o personale. L’unica eccezione prevista è quella relativa ai percorsi differenziati per gli studenti disabili, all’interno dei quali gli obiettivi vanno riferiti alle potenzialità degli studenti individuate nel PEI e non agli obiettivi della classe previsti per ciascuna tipologia liceale. La facilitazione dei percorsi ottenuta per mezzo della riduzione delle richieste e degli obiettivi si trasforma in un trattamento non equo per gli studenti in quanto fa venir meno il diritto all’apprendimento e quindi il principio fondamentale dell’equità intesa come dovere da parte dello stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La scuola, partendo dalla conoscenza di ogni specifico caso, organizza percorsi e attività in grado di ridurre gli effetti delle cause della situazione di svantaggio e, una volta attuato ciò, valuta gli studenti per mezzo degli stessi parametri che fanno riferimento agli obiettivi della classe o a obiettivi equipollenti, se previsto dalla normativa. Il presupposto di tale valutazione è costituito proprio dall’aver messo in atto tutte le misure compensative e dispensative individuate come utili per consentire allo studente almeno di ridurre lo svantaggio iniziale non dovuto ad una sua responsabilità.

Le modalità operative sono organizzate in protocolli distinti per i casi di:

PEI per alunni con disabilità certificate (legge 104/92)

PDP per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)

PDP per aunni con bisogni educativi speciali non DSA

PDP per alunni stranieri.